Dott. Oliviero FACCHINETTI - www.bullismo.it - www.facchinetti.net
Considerata l'importante funzione educativa e di socializzazione che la scuola nei suoi diversi gradi riveste, in particolare nella costruzione dell'autostima e nello sperimentare ed acquisire abilità sociali, diventa il luogo privilegiato per interventi a carattere preventivo e di promozione del benessere.
Non tutti gli episodi di bullismo avvengono nella scuola, ma la scuola è certamente l'ambiente dove più facilmente si possono contrastare e prevenire.
Tutti gli adulti di riferimento di bambini e ragazzi hanno la responsabilità di attivarsi, ognuno nel proprio ruolo e compito educativo.
dott. Gian Cristoforo Turri
Quando si verifica una violazione della legge penale o civile.
Nel primo caso, si tratta di reati. Per esempio: botte = percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); danni alle cose = danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.); prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Se l'autore del reato è un minorenne la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore è maggiorenne (ha compiuto 18 anni), la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.