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  • Il Bullismo e il diritto: come può reagire la vittima - di G. C. Turri

    Il Bullismo e il diritto: come può reagire la vittima.*

    dott. Gian Cristoforo Turri

    a) Quando il bullismo si concretizza in comportamenti illeciti?

    Quando si verifica una violazione della legge penale o civile.
    Nel primo caso, si tratta di reati. Per esempio: botte = percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); danni alle cose = danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.); prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Se l'autore del reato è un minorennela competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore è maggiorenne(ha compiuto 18 anni), la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

  • LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 - contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia ecc.

    LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38

     

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET


    Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    Il Presidente della Repubblica

    Promulga la seguente legge:

  • LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66 - Norme contro la violenza sessuale.

    LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66.

    In Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996, n. 42.

    Norme contro la violenza sessuale.


    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    PROMULGA
    la seguente legge:

    Art. 1.
    1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

    Art. 2.
    1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

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